La fine della vicenda Catalana

Si chiude una delle più spassose tragicommedie di Cialtronia

Ave villici!

Nuntio vobis, gaudium magnum: finalmente pare essere arrivata a conclusione la questione Catalana!
 

(Disclaimer: è l’ultima volta che, almeno su queste misere pagine, si parlerà dell’argomento).

La Corte Federale di Appello ha parlato. E la sua decisione sul caso Catalana è, a una prima lettura, equilibrata nella forma e severa nella sostanza. Equilibrata perché riconosce alla società di Alghero ciò che il Tribunale Federale le aveva negato: il diritto di ricorrere contro una decisione del Consiglio Federale che la colpiva direttamente e il diritto di farlo entro trenta giorni dalla conoscenza effettiva (non soltanto apparente), dell’atto. Severa perché, una volta aperta la porta del giudizio, la Corte richiude quella del merito: l’ammenda di 6.000 euro resta, la forza maggiore non viene riconosciuta e la catena degli eventi che ha portato la Catalana fuori dal campionato 2026 non viene rimessa in discussione. Il succo, in estrema sintesi, mi pare questo.

Vediamo un po’ meglio il tutto. Prima di incominciare, però, riscriviamo subito che non sto affatto dalla parte della Catalana: la società, sul piano regolamentare, ha commesso una rinuncia tardiva. Questo è incontestabile. Tralasciamo anche questione ripescaggio a fine campionato 2025 e tutto il resto che ne è seguito, restiamo sul punto di quel che si legge oggi.

La vicenda ovviamente non si esaurisce nel ritardo della comunicazione del 22 luglio 2025 per le partite fissate al 27 luglio, anzi nasce tutto proprio da qui. La pronuncia ci consente di ricostruire con precisione un problema più grande: la distanza tra il rigore astratto della regola e la qualità concreta dell’amministrazione federale. E soprattutto mostra quanto sia fragile un sistema quando una propria inefficienza viene riconosciuta, ma non produce effetti reali sulla tutela dell’affiliata danneggiata.

Partiamo da un punto: la Corte -non Enrico Luschi- ha scritto che l’errore degli uffici federali è “significativo della qualità dei controlli interni”. È una formula importante, forse persino più importante del rigetto finale della domanda, perché certifica che qualcosa non ha funzionato nella gestione della posizione debitoria della Catalana, nell’ammissione al campionato e nella tempistica del blocco del gestionale. Questo con buona pace di tutti, adoranti fan dalla lealtà canina compresi. Tuttavia la Corte separa quel malfunzionamento dal giudizio sulla sanzione originaria e conclude che esso non basta a rendere illegittima la delibera n. 65/2026. Dal punto di vista strettamente giuridico, il ragionamento può reggere, almeno agli occhi di una bestia illetterata come me. Dal punto di vista sportivo, organizzativo e politico-federale, lascia aperte domande un po’ più scomode. Proviamo a vederle, miei fidi 20 lettori.

La domanda principale è semplice: può una Federazione riconoscere di avere sbagliato nella gestione di una società, bloccarne il gestionale in prossimità della scadenza dei trasferimenti, sbloccarlo soltanto dopo, non rispondere per mesi a un’istanza e poi considerare tutte queste circostanze irrilevanti rispetto all’esito sportivo che ne deriva? La sentenza non dice che sia giusto. Dice che quella materia, per come è stata proposta, non rientra nell’oggetto del giudizio. È una differenza fondamentale.

Proviamo allora a ricostruire, tanto non abbiamo nulla di cui parlare: abbiamo visto che il caso nasce da una rinuncia tardiva. La Catalana comunica il 22 luglio 2025 di non poter disputare due partite in calendario il 27 luglio. Il Regolamento Attività Agonistica impone un preavviso di almeno otto giorni: la comunicazione arriva a cinque giorni dalla data fissata. Il Giudice Sportivo, con il Comunicato Ufficiale n. 5018 del 29 luglio 2025, omologa entrambe le partite con il punteggio di 9-0 in favore delle avversarie, infligge due ulteriori sconfitte a tavolino e stabilisce un’ammenda di 3.000 euro per gara, dunque 6.000 euro complessivi. La Corte rileva correttamente che la tardività della rinuncia era pacifica e che la misura dell’ammenda corrispondeva alle tabelle “Tasse e Ammende 2025”. In altre parole, non esisteva un margine concreto per contestare la sussistenza della violazione formale. Ma lo stesso Comunicato del Giudice Sportivo lasciava aperto un canale: la possibilità di invocare la causa di forza maggiore davanti al Consiglio Federale ai sensi dell’articolo 2.08 del Regolamento Attività Agonistica. 

È su questo punto che – a mio modestissimo modo di vedere - il caso smette di essere una semplice sanzione per rinuncia tardiva e diventa un test della capacità federale di valutare situazioni eccezionali, amministrare con tempestività e garantire alle affiliate una tutela effettiva. La Catalana presenta infatti la sua istanza di annullamento o riduzione della sanzione il 20 novembre 2025. Il Consiglio Federale non si pronuncia immediatamente. Nel frattempo, tuttavia, la Federazione ratifica l’iscrizione della società al campionato di Serie B 2026 il 21 novembre e ne ratifica la riaffiliazione il 19 dicembre. La società, quindi, viene ammessa alla nuova stagione pur avendo una pendenza che, secondo quanto emergerà dalla registrazione del Consiglio Federale, era “sfuggita” agli uffici e non era stata inserita correttamente nel sistema gestionale.

Questo è il primo punto debole di tutta la vicenda. Non perché la ratifica dell’iscrizione cancellasse automaticamente il debito — la Corte presumo abbia ragione a negare che quegli atti avessero un valore liberatorio o che costituissero una rinuncia alla pretesa federale — ma perché l’amministrazione non può trattare l’ammissione a un campionato come un atto neutro, scollegato dalla verifica delle condizioni economiche e regolamentari della società ammessa. Se la pendenza era rilevante al punto da giustificare, pochi mesi dopo, il blocco del gestionale e una pressione immediata per il pagamento, allora era rilevante anche quando la Catalana è stata iscritta e riaffiliata. Se invece non era tale da impedire l’iscrizione, occorre spiegare perché sia diventata improvvisamente decisiva in prossimità della fase dei tesseramenti. Il problema non è soltanto tecnico, ma è di affidamento: una società che riceve la ratifica dell’iscrizione e della riaffiliazione ha ragionevolmente motivo di organizzare una stagione, impostare budget, programmare roster, contattare atleti e pianificare trasferte. L’amministrazione federale non è obbligata a rinunciare a un credito perché ha commesso un errore amministrativo (peraltro correttamente ammesso, ricordiamolo), ma deve assumersi la responsabilità delle conseguenze organizzative del proprio errore, soprattutto quando tali conseguenze incidono sul diritto effettivo di una società a partecipare a un campionato.

La sentenza ricostruisce un passaggio che non può essere minimizzato, a mio avviso. Il 25 febbraio 2026 la Segreteria degli Organi di Giustizia chiede il pagamento dell’ammenda, fissando un termine di risposta di ventiquattro ore (accipicchia, come siam marziali!) e annunciando, in mancanza, il blocco del gestionale e delle attività. La società replica richiamando l’istanza presentata tre mesi prima. Il gestionale viene comunque bloccato, impedendo operazioni di tesseramento a ridosso della scadenza del 16 marzo 2026 per i trasferimenti. Non è un dettaglio procedurale: il tesseramento non è un atto amministrativo astratto, è lo strumento senza il quale la società non può costruire o completare il proprio roster. Un blocco in quella fase può avere effetti immediati e irreversibili: può rendere impossibile formalizzare arrivi, trasferimenti, prestiti, conferme etc etc. Può provocare la perdita di atleti già individuati, compromettere rapporti con tecnici e sponsor. Può far saltare una programmazione costruita per mesi (ammesso si possano usare questi paroloni per il baseball di Serie B). La Corte prende atto del danno potenziale, ma lo colloca fuori dall’oggetto della controversia: secondo il Collegio, il blocco del gestionale, il ritardo nell’esame dell’istanza e l’omessa comunicazione alle altre società del girone sono “condotte materiali” degli uffici, anteriori o successive alla delibera impugnata, e quindi non incidono sulla validità della delibera n. 65/2026. Le possibili conseguenze, osserva la Corte, potrebbero assumere rilievo disciplinare o risarcitorio, ma non possono determinare l’annullamento della decisione sulla forza maggiore e si può anche essere d’accordo, sul punto.

La distinzione processuale è chiara. Il problema è che essa fotografa impietosamente una lacuna del sistema di tutela. Per ottenere una valutazione sulla legittimità della sanzione, la società deve seguire un percorso. Per contestare i provvedimenti del Giudice Sportivo, deve seguire un altro percorso, con termini di cinque giorni. Per far valere gli effetti del blocco gestionale o dell’inerzia degli uffici, dovrebbe forse attivare una sede disciplinare o una domanda risarcitoria. Per sindacare le decisioni generali del Consiglio Federale, la legittimazione è ristretta. Il risultato è che una singola crisi sportiva può essere frammentata in tanti segmenti, ciascuno dei quali viene dichiarato estraneo all’altro. La sanzione è una cosa, l’ammissione al campionato è un’altra e il blocco del gestionale è un’altra ancora. Le partite non disputate sono materia del Giudice Sportivo. Il danno derivante dalla mancata possibilità di tesserare è forse questione risarcitoria e -immagino- le eventuali condotte individuali dei consiglieri sono materia della Procura Federale.
In astratto, questa separazione delle competenze tutela l’ordine del sistema, ma in concreto, rischia di negare una tutela completa proprio nel caso in cui l’affiliata abbia bisogno di una risposta unitaria e urgente. La Catalana può aver perso il merito della propria domanda sulla forza maggiore, ma tutto questo merdaio dimostra che l’ordinamento federale fatica a offrire un rimedio tempestivo quando un errore amministrativo produce effetti a cascata sulla partecipazione sportiva. Se vi pare cosa di poco conto probabilmente è perché il culo in gioco non è il vostro.

Una riflessione, intanto: la Corte d’Appello corregge in modo netto il Tribunale Federale su un tema delicato, ovvero quando una società può dirsi realmente informata di una deliberazione che la riguarda?
Il 4 marzo 2026 la Federazione invia una PEC con oggetto riferito alla delibera n. 65/2026 e con un allegato chiamato “Delibera CF - Ammenda A.S.D. Catalana.pdf”. Ma quell’allegato non contiene la vera delibera con il suo contenuto documentale e la relativa motivazione: contiene una nota firmata dal Segretario Generale, che comunica sinteticamente l’esito della seduta e conferma il blocco del gestionale. La documentazione completa, incluse le delibere e la registrazione audiovisiva della seduta consiliare, viene trasmessa soltanto il 9 aprile, dopo una richiesta di accesso agli atti. La Corte ci dice che, coerentemente con un proprio precedente del 2018, che la piena conoscenza dell’atto non può coincidere con una comunicazione puramente sommaria. La volontà dell’organo e la sua verbalizzazione, si legge nella pronuncia richiamata, sono elementi inscindibili: senza il verbale non è possibile verificare regolarità, motivazioni, svolgimento della decisione e contenuto reale dell’atto. Per questo il ricorso del 9 maggio è stato ritenuto tempestivo: era il trentesimo giorno dalla comunicazione integrale del 9 aprile.

Qui la Corte rende un servizio importante alla certezza del diritto sportivo, mi pare. Una Federazione non dovrebbe mai costringere un’affiliata a ricostruire, per via indiziaria, se una decisione sia definitiva, quale sia il suo fondamento, se sia stata validamente assunta e come possa essere contestata. La comunicazione degli atti non è un passaggio burocratico: è la condizione minima per esercitare il diritto di difesa. Il quadro poi è aggravato da un ulteriore elemento: il 12 marzo, quindi dopo la nota del 4 marzo che sembrava comunicare la conferma dell’intero incasso, il Presidente Federale sollecita la Catalana a presentare ulteriori argomenti e documenti a sostegno di un’istanza che il Consiglio aveva già deciso. La Corte – non Enrico Luschi - osserva che questa sequenza ha “ingenerato obiettiva incertezza sulla definitività della determinazione consiliare”. È difficile contestare questa conclusione. Se una società riceve un diniego e, pochi giorni dopo, viene invitata a integrare le proprie ragioni, può ragionevolmente chiedersi se il procedimento sia concluso o ancora aperto. In un sistema ben amministrato, una decisione dovrebbe essere comunicata in forma completa, con data, organo, contenuto, motivazione, rimedi impugnatori, termini e indicazione chiara della sua definitività. L’invio di una nota sostitutiva, accompagnato da una successiva richiesta di ulteriore documentazione, è esattamente il contrario della chiarezza necessaria. La Corte ha riparato il danno processuale riconoscendo la tempestività del ricorso. Ma la riparazione arriva dopo che la società ha dovuto affrontare un giudizio di primo grado concluso con una declaratoria di inammissibilità poi smentita. Anche questo è un costo: economico, organizzativo, reputazionale e sportivo. No?

Sul merito stretto della sanzione, la motivazione della Corte mi pare robusta e francamente inattaccabile. La Catalana aveva invocato l’indisponibilità di un numero sufficiente di atleti per infortuni e impegni lavorativi. Il Collegio ritiene che tali circostanze rientrino normalmente nel rischio organizzativo di una società sportiva e che non costituiscano, da sole, un evento eccezionale, imprevedibile e non fronteggiabile. È una lettura severa ma non sorprendente. Le società devono prevedere gli infortuni, costruire roster adeguati, organizzare disponibilità e gestire sostituzioni. Se ogni carenza di organico diventasse forza maggiore, le competizioni perderebbero stabilità e le avversarie subirebbero rinunce con scarso preavviso. Sotto questo profilo, l’esigenza federale di tutelare calendario, trasferte, organizzazione arbitrale e società avversarie è legittima.

Il passaggio decisivo, però, è un altro. La Corte afferma che la sanzione non colpisce genericamente il fatto di non aver giocato: colpisce la tardività della comunicazione della rinuncia. Per ottenere l’esenzione, quindi, non bastava dimostrare perché la squadra non potesse scendere in campo: occorreva provare perché non fosse stato possibile avvisare entro gli otto giorni regolamentari. Secondo la Corte, la Catalana non ha fornito elementi concreti su questo punto né davanti al Consiglio Federale né nei due gradi di giudizio. Ora, non mi intendo molto di tecnicismi giuridici etc et, però mi pare questo il nodo tecnico della sentenza. La linea argomentativa è difficilmente attaccabile: se il regolamento sanziona la rinuncia comunicata oltre il termine, la forza maggiore deve riguardare il ritardo nella comunicazione, non soltanto l’indisponibilità della rosa. Una società avrebbe dovuto dimostrare, per esempio, che l’evento decisivo si era verificato improvvisamente dopo la soglia degli otto giorni o che gli infortuni determinanti erano avvenuti in una finestra temporale successiva, che l’assenza degli atleti non era prevedibile prima, oppure che circostanze esterne eccezionali impedivano una valutazione anticipata.

La pronuncia, però, mette in evidenza anche una debolezza regolamentare. Il concetto di forza maggiore appare affidato a una formula generale e a una valutazione largamente discrezionale. Non emerge un protocollo federale chiaro su:


- quali documenti debbano essere prodotti;
- entro quale termine debba essere presentata l’istanza;
- quali criteri distinguano il rischio organizzativo dall’evento eccezionale;
- quando sia consentita una riduzione della sanzione;
- quale peso abbiano l’insularità, i costi di trasferta, la storia della società, l’assenza di precedenti e la buona fede;
- entro quanto tempo il Consiglio Federale debba decidere;

Credo che il compito di un sistema maturo sia quello di non eliminare la discrezionalità, ma di incanalarla. Nel caso Catalana, la Corte rileva che la riduzione era stata discussa in Consiglio: alcuni interventi avevano richiamato la condizione di società insulare, il comportamento storico di puntuale adempimento della Catalana e l’opportunità di trovare una “via d’uscita”. Alla fine, però, l’unica apertura concreta è stata la possibilità di chiedere un piano di rientro. Qui si vede il limite dell’impostazione federale. La rateizzazione non è una riduzione della sanzione: è una modalità di pagamento. Può essere utile sul piano finanziario, ma non risponde alla domanda sull’equità della misura. Una società con una storia di adempimenti regolari, costretta a rinunciare per problemi di organico e logistica, può non meritare automaticamente l’esenzione. Ma merita almeno criteri trasparenti per capire se e quando la propria condotta passata, il contesto territoriale e l’impatto sproporzionato della sanzione possano giustificare una riduzione.

La sentenza affronta anche il passaggio più politicamente sensibile, ovvero i famosi riferimenti emersi nella registrazione della seduta consiliare alla Sicilia e alla Sardegna. La Corte esclude che, nel contesto, vi sia stata una condotta discriminatoria. Interpreta la frase relativa all’annessione delle isole come espressione ironica (di avanguardia cristallina, va detto) e critica verso un atteggiamento escludente, non come sua condivisione. Insomma è colpa di chi non capisce l’ironia, ma del resto si sa come sono fatti i sardi.

C’è un punto che resta: il tema dell’insularità è entrato nel dibattito consiliare non per caso, bensì perché è un elemento strutturale del baseball italiano. Una società sarda non affronta lo stesso costo marginale di trasferta di una società collocata in un’area continentale collegata da poche ore di pullman. Ogni rinuncia, ogni variazione di calendario, ogni piccola bega hanno un impatto più ampio per una realtà che deve incrociare trasporti aerei o marittimi, coincidenze, pernottamenti, disponibilità lavorative dei giocatori e budget più esposti. Ciò non deve significare chiedere immunità dalle regole, ovviamente. Significa chiedere che le regole siano progettate tenendo conto della struttura reale del movimento. L’uguaglianza sportiva non coincide sempre con l’applicazione meccanica della stessa sanzione a situazioni sostanzialmente diverse. L’uguaglianza sostanziale richiede di valutare se la regola, pur formalmente identica per tutti, produca effetti sproporzionati su alcune categorie di affiliate. Nel baseball italiano, le società insulari, le realtà periferiche, i club con bacini piccoli e i campionati a forte dispersione geografica meritano una riflessione specifica. Questo che ci piaccia o meno. La discussione del Consiglio, per come viene descritta dalla Corte, mostra che alcuni componenti avevano anche percepito il problema. Il fatto che questa consapevolezza non abbia prodotto neppure una riduzione, né una diversa gestione dei tempi e degli strumenti amministrativi, è una scelta politica prima ancora che giuridica e che pesa più di tutto il resto, che comunque non mi pare sia poco.

Ma, orsù, passiamo anche all’angolo delle proposte, chè a noi piacciono tanto le proposte. Mi sembrerebbe una cosa buona, da tutto questo merdaio, che per la FIBS, il caso Catalana diventasse un’occasione per intervenire su quattro aree.
 

Primo: tempi certi per la forza maggiore. Un’istanza presentata il 20 novembre non può rimanere senza una decisione chiara fino alla fine di febbraio, soprattutto se nel frattempo si svolgono procedure di iscrizione e riaffiliazione. Occorre stabilire un termine massimo per decidere, con comunicazione formale e motivata dell’esito.
Secondo: coerenza tra iscrizioni, pendenze e blocchi. Se esistono pendenze ostative, devono essere rilevate prima dell’ammissione o comunicate contestualmente ad essa. Se una società è ammessa, non è accettabile che un errore di inserimento nel gestionale venga recuperato in emergenza alla vigilia dei tesseramenti.
Terzo: comunicazioni complete. Non bastano oggetti di PEC evocativi o allegati dal nome fuorviante. L’affiliata deve ricevere l’atto effettivo, il verbale o la motivazione, l’indicazione del rimedio disponibile e il termine per agire. È una garanzia basilare di trasparenza, non una bizza difensiva.
Quarto: griglia per riduzioni ed esenzioni. Il potere discrezionale del Consiglio Federale non deve diventare arbitrio percepito. Non sarebbe male avere dei criteri pubblici, in onore alla trasparenza che tanto ci piace(va): precedenti disciplinari, tempistica della comunicazione, cause documentate, livello del campionato, danno alle avversarie, condizioni logistiche straordinarie, comportamento pregresso, possibilità di recupero della gara e proporzionalità economica della sanzione.

Una Federazione può pretendere la tanto reclamizzata professionalità dalle società soltanto se offre professionalità in cambio, altrimenti sono parole da destinare ai buoni propositi per interviste e premiazione (anche all’ONU con Renzo Arbore, mica discorsi!). Perché una multa da 6.000 euro può essere una sanzione, una delle tante che vengono inflitte nel corso di una stagione, ma farla diventare (per mancanze varie) una crisi totale che va a causare mancate iscrizioni, retrocessioni, deferimenti etc etc dimostra nuovamente solo che Cialtronia è sempre e solo Cialtronia.

Io l’ho letta così, ma io sono prevenuto.

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